Banca dati F-Gas

01

1. INTRODUZIONE
Nell'ottica di ridurre le emissioni di gas a effetto serra per prevenire effetti indesiderati sul clima globale, l'Unione Europea ha introdotto la Banca Dati F-Gas, ovvero un registro telematico dove chi opera nel settore della climatizzazione sarà obbligato a comunicare tutti i dati relativi alle attività di vendita ed installazione di impianti di condizionamento. Trattandosi di apparecchiature che contengono gas fluorurati ad effetto serra, molti dei nostri articoli possono essere venduti solo in virtù di un'autodichiarazione nella quale chi acquista garantisce che l'installazione delle macchine verrà gestita solo ed esclusivamente da imprese e/o persone certificate F-Gas. Puoi effettuare il download del documento per l'autodichiarazione F-Gas cliccando sul seguente link: Autodichiarazione F-Gas (.pdf).

02

2. LA POLITICA DELL'UNIONE EUROPEA (UE)
L'Unione Europea ha stabilito che i paesi sviluppati devono ridurre le emissioni di gas ad effetto serra dell'80-95% entro il 2050 per limitare i cambiamenti climatici che prevedono un aumento di temperatura di 2°C con lo scopo di prevenire effetti indesiderati sul clima. La Commissione Europea ha adottato una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emssioni di carbonio nel 2050. Rispetto al 2005, è necessaria una riduzione delle emissioni diverse dal CO2, compresi i gas fluorurati ed escluse le emissioni provenienti dall'agricoltura, del 60-61% entro il 2030. I gas fluorurati o F-Gas (HFC, PFC, SF6) sono sostanze chimiche artificiali usate in vari settori ed applicazioni. Questi gas non contribuiscono alla riduzione dello strato di ozono ed il loro utilizzo è sicuro per il basso livello di tossicità ed infiammabilità. La maggior parte di essi però presenta un elevato potenziale di riscaldamento globale (GWP) fino a 23.000 volte superiore a quella della CO2. Gli F-Gas rappresentano il 2% delle emissioni complessive di gas ad effetto serra dell'intera Unione Europea ma dal 1990 sono cresciuti del 60%.

Il Regolamento 517/2014 ha l'obiettivo di ridurre le emissioni di F-GAS al fine di raggiungere gli obiettivi climatici dell'UE, tra cui:

  • Obbligo periodico di controllo delle perdite e installazione di sistemi di rilevamento delle perdite;
  • Obbligo di recupero di gas residui al fine di garantirne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione;
  • Restrizioni all'immissione in commercio di gas e di apparecchiature che li contengono;
  • Controllo dell'uso di taluni gas;
  • Etichettatura di prodotti ed apparecchiature prima dell'immissione in commercio;
  • Riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa in commercio mediante un sistema di quote;
  • Programmi di formazione e qualificazione per personale che opera su apparecchiature contenenti gas;
  • Monitoraggio e tracciatura delle fasi di produzione, importazione, distribuzione, utilizzo di gas.


Il risultato atteso è che, grazie alla nuova regolamentazione, le emissioni di F-Gas dell'Unione Europea vengano ridotte del 60% entro il 2030. In quest'ottica l'Unione Europea considera di fondamentale importanza il monitoraggio delle emissioni di gas fluorurati ad effetto serra con lo scopo di verificare i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi di ridurre le emissioni. Per questo motivo l'utilizzo di dati coerenti e di elevata qualità per la comunicazione delle emissioni di gas fluorurati ad effetto serra risulta fondamentale: pertanto il Regolamento chiede a tutti gli Stati membri di istituire sistemi di comunicazione delle informazioni al fine di acquisire i dati sulle emissioni.

03

3. SOGGETTI COINVOLTI (D.P.R 146/2018)
Il Regolamento (UE) 2067 prevede la certificazione delle persone fisiche per le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero nonché delle imprese per apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e le pompe di calore fisse contenenti F-Gas. Le persone fisiche e le imprese, secondo quanto stabilito dal Regolamento, che svolgono attività come il controllo delle perdite da apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra, recupero di gas fluorurati a effetto serra, installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e smantellamento sono tenute ad osservare i seguenti obblighi:

  • Iscrizione al Registro;
  • Ottenimento di un Certificato;
  • Comunicazione dei dati delle attività di installazione, manutenzione, smantellamento, controllo perdite.


I rivenditori, d'altra parte, che forniscono prodotti a terzi contenenti gas fluorurati e/o apparecchiature contenenti gas fluorurati non sigillate ermeticamente hanno l'obbligo di essere iscritti al Registro e di comunicare i propri dati di vendita.

04

4. IL REGISTRO NAZIONALE TELEMATICO DELLE PERSONE E DELLE IMPRESE CERTIFICATE
Le persone e le imprese sono iscritte al Registro telematico nazionale in modo tale che siano resi accessibili e fruibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative alle attività disciplinate dal presente decreto e che siano garantite la trasparenza delle stesse, gli organismi di certificazione e gli organismi di valutazione. Tra gli iscritti al Registro vi sono le imprese e le persone che svolgono attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, apparecchiature fisse di condizionamento d’aria e su pompe di calore fisse. Il Registro telematico F-Gas può essere consultato per sezione:

  • Sezione A
    Organismi di Certificazione, Organismi di Valutazione della Conformità e di Attestazione
  • Sezione B
    Persone fisiche e imprese non soggette all'obbligo di certificazione ma solo di iscrizione al Registro FGAS
  • Sezione C
    Persone e imprese certificate
  • Sezione D
    Persone che hanno ottenuto l'Attestato
  • Sezione E
    Persone esenti o con deroga transitoria all'obbligo di certificazione
  • Sezione F
    Persone e imprese che hanno ottenuto la certificazione in altro Stato membro


05

5. CERTIFICAZIONE
I certificati e gli attestati vengono rilasciati da organismi di certificazione e di attestazione accreditati il cui elenco è disponibile sul sito del Registro. Tali organismi operano secondo schemi di accreditamenti predisposti da Acredia (l'unico ente di certificazione) ed approvati dal Ministero dell'Ambiente. Questo ministero, in data 29 gennaio 2019, ha approvato i seguenti schemi di accreditamento:

  • Schema di accreditamento persone per il rilascio delle certificazioni alle persone fisiche addette alle attività di cui ai Regolamenti (CE) n.304/2008 e n.306/2008, nonché ai Regolamenti di Esecuzione (UE) 2015/2067 e 2015/2066
  • Schema di accreditamento imprese per il rilascio delle certificazioni alle imprese che svolgono le attività di cui al Regolamento (CE) n.304/2008 e al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067.


06

6. BANCA DATI GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA E APPARECCHIATURE CONTENENTI GAS FLUORURATI
L'articolo 6 del Regolamento 517/2014 prevede che gli operatori istituiscono e tengono, per le apparecchiature indicate, registri in cui sono specificate una serie di informazioni. Il D.P.R. 146/2018, che ha istituito la Banca Dati dei gas fluorurati e delle apparecchiature contenenti gas flururati, prevede l'obbligo di comunicare tutte le attività interessate dal Regolamento a partire dal 25 settembre 2019. L'obbligo di comunicazione non è più in capo agli operatori ma ai soggetti certificati (persone ed imprese) che svolgono l'attività di installazione, manutenzione, riparazione, controllo delle perdite e smantellamento, ciadcuno per la parte di loro competenza. Le apparecchiature definite dall'Articolo 4 c.2 del Regolamento 517/2014 sono le seguenti (in grassetto le apparecchiature vendute sul nostro e-store):

  • apparecchiature fisse di refrigerazione (chiller e mini-chiller);
  • apparecchiature fisse di condizionamento d'aria (impianti monosplit, impianti multisplit e climatizzatori fissi senza unità esterna);
  • pompe di calore fisse (pompe di calore aria/acqua, sistemi ibridi, riscaldamento a pavimento);
  • apparecchiature fisse di protezione antincendio;
  • celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero;
  • commutatori elettrici.


La comunicazione va effettuata dall'ente certificato per via telematica alla Banca Dati nazionale gestita dalle Camere di Commercio entro e non oltre 30 giorni (in grassetto il caso che riguarda l'acquisto delle apparecchiature sul nostro e-store):

  • dall'installazione delle apparecchiature;
  • dal primo intervento di controllo delle perdite, manutenzione o riparazione di apparecchiature già installate;
  • dallo smantellamento delle apparecchiature.


I dati da comunicare (ad opera dell'ente certificato) alla Banca Dati sono i seguenti:

  • data di installazione o data dell'intervento;
  • fattura e/o scontrino di vendita (se disponibile);
  • luogo dell'installazione o dello smaltimento;
  • anagrafica dell'operatore;
  • tipologia dell'apparecchiatura;
  • quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e/o eventualemente aggiunti;
  • nome e indirizzo dell'impianto di riciclaggio o rigenerazione;
  • dati identificativi della persona fisica certificata o dell'impresa certificata che ha effettuato l'intervento;
  • quantità e tipologia dei gas a effetto serra recuperata durante l'intervento sull'apparecchiatura;
  • osservazioni (campo libero non codificato).


Una persona fisica o giuridica esercita un effettivo controllo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

  • libero accesso all'apparecchiatura che comporta la possibilità di sorvegliarne le componenti ed il loro funzionamento e la possibilità di concedere l'accesso a terzi;
  • controllo sul funzionamento e gestione ordinaria;
  • il potere, anche finanziario, di decidere in merito a modifiche tecniche, alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell'apparecchiatua, e all'esecuzione di controlli o riparazioni.


Ai sensi del D.P.R. n. 146/2018 l'impresa o l'ente che si configura come "operatore" delle apparecchiature contenenti F-Gas non è tenuta né ad iscriversi al Registro né a certificarsi. La medesima impresa o ente ha, però, l'obbligo di rivolgersi a persone o imprese certificate per le operazioni di installazione, manutenzione, riparazione, assistenza e smaltimento delle suddette apparecchiature nonché per l'attività di controllo delle perdite e di recuper degli F-Gas in esse contenute. 

A partire dal 25 settembre 2019, quindi, l'obbligo di tenuta dei registri sarà rispettato mediante la comunicazione che installatori e manutentori trasmetteranno alla Banca dati dalla quale l'operatore potrà scaricare un attestato contenente tutte le informazioni relative alle proprie apparecchiature.

07

7. COMUNICAZIONE DATI DI VENDITA
Le apparecchiature non ermeticamente sigillate o contenenti gas fluorurati a effetto serra sono vendute agli utilizzatori finali qualora sia dimostrato che l'installazione venga effettuata da un'impresa certificata (Regolamento 517 art. 11). Tale obbligo è riferito a tutte le apparecchiature a prescindere dal contenuto di gas fluorurati (F-Gas). Il D.P.R. 146/2018 stabilisce che l'obbligo di comunicazione dei dati di vendita decorre dal 24 luglio (6 mesi dall'entrata in vigore del Decreto). Fino alla data del 24 luglio avrà valore legale il registro cartaceo (si tratta di un adempimento previsto dal Regolamento Europeo). Dalla data del 25 luglio 2019, invece, avrà valore legale solo la nuova Banca Dati.

08

8. SANZIONI
Per quanto riguarda le sanzioni, rimane in vigore il D.Lgs. 5 marzo 2013 n.26 "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n.842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra". L'attività di vigilanza e di accertamento, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1, è esercitata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Tali sanzioni possono interessare gli operatori (o proprietari) di impianti di refrigerazione, impianti di condizionamento d'aria e pompe di calore che non si avvalgono di personale certificato per le attività di installazione e di controllo.